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Articolo 1 (Definizioni)

Nel presente Contratto i termini di seguito elencati avranno il seguente significato:

Accordo Operativo: Accordo sottoscritto dalle Parti per mezzo del quale viene, di volta in volta, individuato, attivato e regolamentato, per quanto non disciplinato nelle presenti Condizioni Generali di Contratto, il Servizio.

Affiliata: Un qualsiasi ente o società che eserciti un controllo su una Parte, o che sia da quest’ultima controllata o alla stessa collegata ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile.

Contratto: Le presenti Condizioni Generali di Contratto complete degli Accordi Operativi di volta in volta sottoscritti.

Evento di Forza Maggiore: Fatto avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 14

Giorni: Giorni solari.

Servizio: Tutte le prestazioni rese da DIDANET in applicazione del presente Contratto, così come descritte negli Accordi Operativi.

Utenti Finali: Soggetti utilizzatori o acquirenti dei servizi dal Cliente.

  1. I termini su indicati potranno essere utilizzati, tanto nelle presenti Condizioni Generali quanto negli Accordi Operativi, sia al singolare che al plurale mantenendo l’accezione indicata.

Articolo 2  (Premesse, Definizioni ed Accordi Operativi)

  1. Le Premesse le Definizioni e gli Accordi Operativi, questi ultimi, di volta in volta debitamente datati e sottoscritti, formano, unitamente alle presenti Condizioni Generali, parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Articolo 3 (Oggetto)

  1. DIDANET, direttamente o a mezzo delle proprie Affiliate, fornisce al Cliente, che accetta, uno o più Servizi di tipo ASP e ISP, alle condizioni specificate nelle presenti Condizioni Generali di Contratto e negli Accordi Operativi.

Articolo 4 (Durata)

  1. Le presenti Condizioni Generali di Contratto saranno valide ed efficaci dalla data di sottoscrizione. Avranno durata indefinita ma, comunque, non superiore a tre mesi successivi al recesso, risoluzione o mancato rinnovo dell’ultimo Accordo Operativo.
  2. Dal momento della sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali di Contratto sarà possibile procedere alla firma dei singoli Accordi Operativi. Ogni Servizio avrà la durata prevista dal relativo Accordo Operativo e decorrente dalla data di attivazione. Alla scadenza s’intenderà tacitamente rinnovato per 12 (dodici) mesi, e così ad ogni scadenza, se non espressamente disdetto da una delle Parti con preavviso, comunicato per mezzo di lettera raccomandata a/r, anticipata via fax, almeno 90 (novanta) giorni prima della data in cui il rinnovo dovrebbe avere esecuzione, fatta in ogni caso salva la previsione del successivo articolo 21.

Articolo 5 (Corrispettivo)

  1. Servizio viene reso da DIDANET a fronte della corresponsione di un corrispettivo il cui concreto ammontare, nonché’ le modalità di corresponsione, sono indicati negli Accordi Operativi, salvo quanto disposto al successivo articolo 6. L’ammontare del corrispettivo, la sua composizione, le modalità di fatturazione, variano in funzione del singolo Servizio.
  2. DIDANET si riserva la facoltà di modificare il corrispettivo dei servizi offerti dandone comunicazione scritta. Per gli accordi operativi in corso, nel caso di rinnovo del contratto ai sensi dell’art.4 del presente contratto, sarà applicabile il nuovo prezzo in vigore al momento del rinnovo. Nel caso la variazione di prezzo sia intervenuta negli ultimi 90 giorni di validità del presente contratto e l’Utente non si sia avvalso della facoltà di recesso di cui al successivo art.21 del presente contratto, l’Utente avrà la facoltà di recedere dal presente contratto dandone comunicazione, a mezzo raccomandata A.R., a DIDANET entro 90 giorni dal momento in cui tale variazione sia stata comunicata.

Articolo 6 (Fatturazione)

  1. Le modalità di fatturazione delle somme dovute a titolo di corrispettivo per la fornitura dei Servizi sono contenute nei singoli Accordi Operativi. Le somme fatturate dovranno essere pagate in euro o nella valuta di fatturazione. In caso di ritardo nei pagamenti saranno addebitati al Cliente a titolo di indennità di mora sugli importi fatturati e non coperti da fideiussione bancaria o non escussi, interessi per ogni giorno di ritardo pari a 1/365 del Prime Rate ABI maggiorato di 3 punti percentuali, tutto ciò senza pregiudizio della facoltà di DIDANET di sospendere il Servizio ai sensi del successivo articolo 13. Per la determinazione del tasso si farà riferimento alla tabella pubblicata dal quotidiano â “Il Sole 24” a cura dell’ABI applicando i tassi ivi riferiti a partire dal primo giorno successivo a quello indicato in detta tabella.
  2. Le Parti collaboreranno al fine di risolvere tempestivamente ogni controversia concernente la correttezza di tutti i dati di fatturazione. Qualora il Cliente dovesse contestare in buona fede un addebito in fattura, dovrà far pervenire a DIDANET, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della fattura oggetto di contestazione, apposita comunicazione scritta con allegata la documentazione che identifichi gli addebiti contestati e con l’indicazione specifica dell’importo della fattura contestato e dei motivi. Il Cliente verserà, in ogni caso, a DIDANET il saldo dell’intera fattura.
  3. Le Parti esamineranno gli addebiti in fattura oggetto di contestazione e adotteranno ogni misura necessaria ed opportuna ai fini di una rapida definizione della vertenza. Se la contestazione del Cliente dovesse risultare fondata, l’importo pagato e non dovuto sarà scontato dalla prima fattura emessa dopo la definizione della vertenza.

Articolo 7 (Imposte)

  1. Tutte le tariffe indicate negli Accordi Operativi e, in generale, tutte le somme dovute dal Cliente in virtu’ del presente Contratto sono al netto di tutte le imposte e tasse applicabili. I singoli Accordi Operativi disciplineranno gli aspetti concernenti le imposte e tasse, ivi inclusa l’Imposta sul Valore Aggiunto.
  2. Il presente Contratto avente per oggetto operazioni soggette ad imposta sul valore aggiunto, ai sensi degli artt. 3 e 4 del DPR 633 del 26.10.1972, è soggetto a registrazione solamente in caso d’uso e con il pagamento dell’imposta in misura fissa ai sensi degli artt. 5, 6 e 40 del DPR 131 del 26.04.1986

Articolo 8 (Fideiussione)

  1. Il Cliente, se espressamente richiesto da DIDANET, si impegna ad accendere, contestualmente alla sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali di Contratto o del primo Accordo Operativo, presso primario istituto di credito previamente concordato con DIDANET, idonea garanzia fideiussoria a copertura del corrispettivo stimato dovuto per l’anno successivo, con formale rinuncia, da parte del fideiussore, al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944, comma 2, c.c. Tale fideiussione avrà durata annuale e dovrà essere rinnovata per ulteriori periodi di dodici mesi, fino a quando il Contratto rimarrà in essere tra le Parti. A seguito di richiesta scritta di DIDANET, che agirà in tal senso a proprio insindacabile giudizio, l’importo di detta fideiussione dovrà essere adeguato proporzionalmente all’importo delle somme fatturate a fronte di tutti i Servizi erogati, in virtu’ del presente Contratto e di tutti gli Accordi Operativi, negli ultimi tre mesi di riferimento.
  2. Qualora il Cliente non ottenga o non consegni a DIDANET la polizza fideiussoria di cui al comma precedente o non proceda all’adeguamento richiesto e lo consegni a DIDANET entro 15 (quindici) giorni dalla firma del Contratto o del primo Accordo Operativo o dalla richiesta di adeguamento, DIDANET si riserva di ricorrere alle misure di cui all’articolo 13 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

Articolo 9 (Richiesta dei Servizi)

  1. Dalla data di decorrenza delle presenti Condizioni Generali di Contratto, il Cliente potrà richiedere, nell’ambito dei servizi disponibili tecnicamente, l’attivazione dei Servizi secondo le modalità di attivazione proprie di ciascuno di essi, contenute nei relativi Accordi Operativi.

Articolo 10 (Accesso ai servizi on line e protezione dei dati)

  1. L’accesso ai servizi on-line di DIDANET è consentito mediante un codice d’identificazione e/o una parola chiave (password) che il cliente o i propri utenti finali sono tenuti a conservare nella massima riservatezza, notificando immediatamente alla DIDANET dell’eventuale furto, smarrimento o perdita della riservatezza della stessa.
  2. Nel caso il cliente o l’utente finale utilizzi un collegamento automatico al servizio, senza prevedere, implementare e far rispettare le dovute protezioni e/o sicurezze, il cliente prende atto che chiunque abbia accesso al sistema, può accedere al servizio e abusare delle informazioni personali in esso conservate, causare perdite di dati e mancanza di riservatezza con riferimento all’art. 16 delle presenti Condizioni Generali. L’Utente, si assume pertanto, completa responsabilità per tutte le azioni compiute mediante l’utilizzo dei propri codici d’accesso, l’abilitazione e la non disabilitazione degli stessi ove possibile e dalla non implementazione e utilizzo delle protezioni.
  3. Il cliente e i propri utenti finali potranno utilizzare il servizio reso da DIDANET per un singolo accesso e non potranno essere effettuati più collegamenti contemporanei con il medesimo codice d’identificazione.
  4. Eventuali spese di connessione ai servizi per comunicare e/o collegarsi a DIDANET come l’utilizzo della linea telefonica e dei relativi apparati necessari sono a carico del Cliente.

Articolo 11  (Erogazione dei Servizi e responsabilità di DIDANET)

  1. DIDANET erogherà i Servizi in accordo con gli standard qualitativi contenuti nei “Service Level Agreement” riportati nei singoli Accordi Operativi.
  2. In ogni caso, DIDANET non sarà responsabile per ritardi, interruzioni, malfunzionamenti nell’erogazione dei Servizi dovuti a eventi di Forza Maggiore, ad atti ed omissioni di terzi (compreso il Cliente) e, in generale, ad eventi fuori del suo ragionevole controllo.
  3. In particolare, DIDANET non sarà responsabile verso il Cliente né verso gli Utenti Finali, né verso terzi in genere, nel caso di ritardi, malfunzionamenti, e/o interruzioni nell’erogazione dei Servizi causati da:

                (a) manomissioni od interventi sui Servizi o sulle apparecchiature effettuati dal Cliente ovvero da terzi non autorizzati da DIDANET;
                (b) errata utilizzazione dei Servizi da parte del Cliente;
                (c) malfunzionamento delle apparecchiature del Cliente;
                (d) interruzione totale o parziale del servizio di accesso alla rete DIDANET fornito da altro operatore di telecomunicazioni.
                (e) inadempimenti del Cliente o dei suoi Utenti Finali a leggi o regolamenti applicabili (incluse leggi o regolamenti in materia di sicurezza).
                (f) ferme restando le inderogabili previsioni di legge, DIDANET resta esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale per danni diretti e/o indiretti (sia con riferimento al danno emergente che al lucro cessante) subiti dal Cliente e/o da terzi in conseguenza dell’uso dei Servizi e da malfunzionamenti, mancato uso e ritardi nell’erogazione degli stessi.

  1. In ogni caso, fatto sempre salvo quanto previsto da inderogabili previsioni di legge, resta concordato con il Cliente un massimale annuo onnicomprensivo di risarcibilità del danno da parte di DIDANET pari al 10% del compenso, relativo al Servizio in questione, fatturato nei 12 mesi precedenti l’evento dannoso o nel minor periodo trascorso dall’inizio dell’erogazione del Servizio.
  2. DIDANET non sarà, parimenti, responsabile di qualsiasi inconveniente dovesse manifestarsi nell’erogazione dei Servizi, non dovuto a problemi tecnici direttamente imputabili alla propria rete e/o sistemi non sarà altresì responsabile per qualsiasi danno anche indiretto che il Cliente o terzi possano subire se non in caso di proprio comprovato dolo o colpa grave.
  3. DIDANET non assume alcun obbligo di conservare e/o custodire, e comunque non assicura l’integrità, del materiale e/o dei programmi tutti di proprietà del Cliente situati presso DIDANET, se non per quanto eventualmente previsto negli Accordi Operativi. In ragione di ciò DIDANET non sarà responsabile di qualsivoglia danno eventualmente subito al materiale e/o programmi del cliente e/o utenti.
  4. DIDANET non assume nessuna responsabilità riguardo l’utilizzo che il Cliente faccia del Servizio. Le politiche commerciali, il pricing, l’informativa all’utente Finale ed ogni altro aspetto che esula dalla fornitura del Servizio in senso tecnico sono di competenza del Cliente. Il Cliente s’impegna fin d’ora a tenere DIDANET indenne da qualsiasi reclamo da parte degli Utenti Finali derivante dall’inosservanza di disposizioni relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alla trasparenza, alla correttezza ed alla buona fede contrattuale e, in generale all’erogazione dei propri servizi agli Utenti Finali

Articolo 12 (Utilizzo dei Servizi e responsabilità del Cliente)

  1. Il Cliente si impegna a fruire dei Servizi a condizione che:

                (a) osservi le disposizioni legislative e regolamentari sulle telecomunicazioni e ottenga e rispetti le licenze, le autorizzazioni e i permessi cui possano essere soggetti i servizi dallo stesso forniti;

                (b) i Servizi non vengano in ogni caso utilizzati per fornire prestazioni contrarie a norme cogenti, all’ordine pubblico e/o al buon costume.

  1. Il Cliente si obbliga a non utilizzare e ad ottenere ogni cautela affinché’ terzi, ivi compresi gli operatori o Internet Provider ad esso interconnessi, non utilizzino i Servizi per effettuare comunicazioni che arrechino danni o turbative ad operatori di telecomunicazioni o ad utenti dei servizi di questi, o che violino, in qualsiasi modo, le leggi ed i regolamenti vigenti. A tale scopo, il Cliente s’impegna ad inserire nei contratti con i propri Utenti Finali, clausole che impegnino questi ultimi ad attenersi alle norme vigenti e, in particolare:

                – ad operare per tutta la durata del contratto, in conformità alle disposizioni della legge italiana in materia di tutela, civile e penale, di programmi, dati, sistemi informatici, comunicazioni informatiche e telematiche;

                – ad astenersi dal trasmettere, divulgare, distribuire, inviare, o altrimenti mettere in circolazione, attraverso i Servizi, informazioni, dati e/o materiali blasfemi, osceni, diffamatori, illegali, o altrimenti lesivi, turbativi, o in violazione di diritti di terzi e/o di leggi o regolamenti;

                – a non violare, in qualunque modo, attraverso i Servizi diritti di proprietà intellettuale e/o industriale e di terzi, in particolare diritti d’autore, marchi di fabbrica, segni distintivi, brevetti e altri diritti di terzi derivanti dalla legge, dal contratto o dalla consuetudine

  1. Il Cliente si impegna a non consentire l’utilizzo a qualunque titolo dei Servizi a soggetti da lui non espressamente autorizzati.
  2. Qualora il Cliente ritenga che i Servizi o parte di questi vengano usati fraudolentemente o per scopi illegali, oppure nel caso in cui per cause non imputabili al Cliente, lo stesso non sia più in grado di utilizzare i Servizi o parte di questi, lo stesso Cliente informerà immediatamente DIDANET fornendo ogni informazione necessaria.
  3. Il Cliente assume ogni responsabilità:
  4. a) derivante dall’utilizzazione di apparecchiature terminali, collegate alla rete di DIDANET, che siano prive dell’omologazione o autorizzazione stabilita dalla normativa applicabile e/o non conformi a quelle indicate da DIDANET stessa,
  5. b) derivante da manomissioni o interventi sulle modalità di ricevimento del Servizio, effettuati da parte del Cliente ovvero da terzi non autorizzati da DIDANET; e
  6. c) circa il contenuto e le forme delle comunicazioni trasmesse attraverso il Servizio.
  7. d) circa l’attivazione di elementi software aggiuntivi la cui installazione e/o utilizzo influisca sui sistemi di DIDANET o che comunque vadano ad alterare i registri di configurazione, causando l’instabilità dei sistemi della DIDANET.
  8. Il Cliente s’impegna, infine, ad adempiere a tutte gli oneri ed alle condizioni contenute negli Accordi Operativi in relazione ai singoli Servizi.

Articolo 13 (Sospensione del Servizio)

  1. DIDANET avrà facoltà di sospendere temporaneamente l’esecuzione delle proprie prestazioni contrattuali in caso di lavori di miglioramento o manutenzione ordinaria della rete e/o degli elaboratori dandone opportuna comunicazione al Cliente al contatto indicato al successivo art. 15, con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni. DIDANET potrà altresì sospendere totalmente o parzialmente il servizio alla presenza di motivati problemi di riservatezza e sicurezza anche oltre il limite delle 24 ore lavorative dandone comunque tempestiva comunicazione all’utente.
  2. DIDANET avrà, inoltre, facoltà di sospendere temporaneamente, anche senza preavviso, la fornitura di uno o più Servizi in caso di eventi di Forza Maggiore o per ottemperare ad un qualsiasi provvedimento della Pubblica Amministrazione, ivi inclusa l’Autorità Giudiziaria.
  3. DIDANET potrà, infine, sospendere immediatamente tutti i Servizi qualora il Cliente:
  4. a) non effettui anche un solo pagamento entro la data dovuta;
  5. b) non ottenga e consegni a DIDANET la fideiussione di cui al precedente articolo 8 o non provveda al suo adeguamento, se richiesto.
  6. Nelle ipotesi di cui al comma 3 del presente articolo, DIDANET comunicherà, contestualmente alla sospensione, il motivo della stessa. Trascorsi 15 (quindici) giorni dall’invio della comunicazione e dalla sospensione senza che il Cliente abbia rimediato all’inottemperanza, il Contratto s’intenderà risolto di diritto ai sensi dell’articolo 1454 del Codice Civile.
  7. In tutti i casi di sospensione del Servizio ai sensi del presente Contratto, DIDANET non sarà a nessun titolo responsabile per i danni, diretti ed indiretti, ivi inclusi i mancati guadagni, che il Cliente possa soffrire in conseguenza di detta sospensione.

Articolo 14 (Forza Maggiore)

  1. Per Forza Maggiore si intende un avvenimento al di fuori del controllo della Parte che lo subisce, verificatosi senza colpa o negligenza e che la Parte stessa è incapace di prevedere e prevenire ed al quale non può far fronte con la dovuta diligenza. Tra gli eventi che costituiscono Forza Maggiore sono compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: eventi naturali; atti d’imperio della Pubblica Amministrazione; esproprio e confisca di beni; cambiamenti nella legge vigente; guerra, ribellione, sabotaggi o altri tumulti; allagamenti, condizioni meteorologiche insolite, eccezionali ed imprevedibili per la località alla quale ci si riferisce, comparate ai dati meteorologici ufficiali ed alle indicazioni della Protezione Civile; incedi, esplosioni o altre catastrofi; scioperi nazionali, altre circostanza analoghe.

Articolo 15 (Comunicazioni)

  1. Qualsiasi comunicazione tra le Parti s’intenderà conosciuta dieci giorni dopo l’emissione se recapitata, a mezzo lettera raccomandata a/r anticipata via e-mail o fax, ai seguenti contatti:

Se a DIDANET:

DIDANET, S.r.l. 
c.a. Cedric Boniolo
Piazzale Castagnara, 17
35010 Cadoneghe PD
Tel +39 0497800059
Fax +39 049 7806935
mailto: [email protected]

Articolo 16 (Riservatezza)

  1. Le Parti s’impegnano a non divulgare o rendere in alcun modo disponibili a terze parti, le informazioni, classificate come riservate, concernenti l’altra Parte, delle quali siano entrate in possesso per qualsivoglia ragione legata all’applicazione del presente Contratto.
  2. Sono ritenuti terze parti, ai fini dell’applicazione del comma che precede, tutti i soggetti non contemplati dal presente Contratto. Resta inteso che non sono da ritenersi compresi in detta nozione tutti i soggetti nei confronti dei quali la comunicazione delle informazioni di cui al comma 1 si renda necessaria per il perseguimento dell’oggetto del contratto.
  3. Qualsiasi informazione, classificata come riservata, riguardante una Parte non potrà essere resa pubblica se non dietro consenso scritto della stessa.
  4. Per informazioni riservate si intendono le richieste di Servizi effettuate da Cliente, le caratteristiche dei Servizi, nonché’ le informazioni tecniche di necessario corredo agli ordini, i preventivi ed i consuntivi dei dati di traffico, la data e luogo di attivazione commerciale del Servizio all’Utente Finale, nonché’ il contenuto del presente Contratto.
  5. La Parte che ha ricevuto informazioni classificate come riservate non sarà ritenuta responsabile per averle svelate se le stesse:

              (a) siano già o divengano di pubblico dominio per ragioni diverse dall’inadempimento della parte destinataria;

              (b) siano state già precedentemente conosciute dalla Parte che le ha ricevute o vengano posteriormente conosciute attraverso fonte diversa dall’altra Parte che ha il pieno diritto di disporne;

              (c) siano elaborate dalla Parte che le ha ricevute indipendentemente da quanto comunicato dalla Parte che le ha rivelate;

              (d) siano comunicate o divulgate in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi Amministrazione o in forza di un obbligo di legge oppure siano utilizzate dalle Parti per tutelare i propri interessi in sede giudiziale, in una procedura arbitrale o dinanzi all’Autorità Amministrativa. Nel primo caso la Parte destinataria darà tempestiva notizia scritta di tale comunicazione o divulgazione alla Parte proprietaria affinché’ quest’ultima possa richiedere i più adeguati provvedimenti a tutela dei propri interessi o altro idoneo rimedio di legge.

  1. L’obbligo di riservatezza previsto dal presente articolo continuerà ad avere vigore per un periodo non inferiore a due anni dopo la cessazione, per qualsiasi causa, del Contratto.

Articolo 17 (Trattamento dei dati sensibili)

  1. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Cliente, debitamente informato ai sensi di legge, in virtu’ dell’art. 10 L. 675/1996, dichiara di essere a conoscenza dei propri diritti di cui all’art. 13 L. 675/1996, e presta espressamente il proprio consenso al trattamento dei propri dati, direttamente o indirettamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 L. 675/1996, in conformità con quanto previsto dall’art. 4 D. Lgs 13.5.1998 n.171 in termini di gestione del Contratto ed ai sensi della normativa speciale applicabile. Il titolare del trattamento dei dati personali è DIDANET.
  2. Il Cliente esprime inoltre, con la sottoscrizione del presente contratto, il proprio consenso all’eventuale inserimento della propria ragione sociale negli elenchi clienti redatti da DIDANET allo scopo di partecipare a presentazioni o a pubbliche gare.

Articolo 18 (Cessione)

  1. Le Parti non potranno, senza previo consenso scritto dell’altra Parte, cedere il presente Contratto.
  2. DIDANET potrà, tuttavia, cedere il presente Contratto, previa comunicazione al Cliente, senza necessità del previo consenso dello stesso, ad una delle proprie Affiliate o a qualsiasi successore nei propri interessi, per fusione, riorganizzazione o trasferimento totale o parziale della sua attività o altra operazione societaria.
  3. In caso di cessione del Contratto ai sensi dei commi che precedono, la Parte cedente si farà garante, nei confronti dell’altra Parte, del rispetto, da parte del cessionario, di tutti gli obblighi previsti dal presente Contratto.

Articolo 19 (Rapporti tra le Parti)

  1. Il rapporto fra le Parti non sarà quello di forma associativa, e nulla nel contenuto del presente Contratto può essere considerato finalizzato alla costituzione di una società tra le Parti, di una joint-venture o di una fusione delle loro attività. Nessuna delle Parti avrà il diritto di vincolare l’altra Parte, eccetto per quanto previsto espressamente nel presente Contratto.

Articolo 20 (Diritti di proprietà intellettuale)

  1. L’erogazione, da parte di DIDANET, dei Servizi non fornisce in alcun modo al Cliente e/o a terzi titolo a diritti di proprietà intellettuale eventualmente ivi inclusi o previsti, che sono e rimangono di esclusiva proprietà di DIDANET o dei suoi licenzianti.
  2. DIDANET resta piena ed esclusiva titolare della proprietà intellettuale e/o industriale (ai sensi e per gli effetti della L. 22.4.1941, n. 633 come integrata e/o modificata dal D.L. 29.1.1992, n. 518 e relativo regolamento di esecuzione, “Legge sui Diritti di Autore” e/o “Legge”) e/o dei diritti di licenza sulle apparecchiature, programmi per elaboratore o software, manuali operativi e relativa documentazione resi disponibili con il Servizio.
  3. Tutto il materiale e/o il software di DIDANET, comprensivo di supporti e documentazione restano nella piena ed esclusiva proprietà di DIDANET stessa avendone l’utente, ove esplicitamente consentito da DIDANET, solo la disponibilità in uso limitatamente al periodo ed alle modalità riportati nei singoli Accordi Operativi, pertanto il suddetto materiale o software verrà reso disponibile in licenza non esclusiva e non trasferibile per la sola finalità di utilizzo dei servizi stessi, restando soggette al preventivo consenso scritto di DIDANET le attività indicate, nell’art. 64 bis, lettere a), b), c), della Legge sui Diritti d’Autore, fatto in ogni caso salvo quanto previsto dall’art. 64 ter, comma 2 e 3 dell’art 64 quater, comma 1 della medesima Legge e senza pregiudizio in ogni caso dell’art. 64 quater, comma 2, 3, 4 della Legge stessa.
  4. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, il Cliente, senza preventivo consenso scritto, non potrà copiare, decompilare o modificare programmi per elaboratore o software, manuali operativi e relativa documentazione resi disponibili con i Servizi. DIDANET non sarà responsabile di qualsivoglia danno diretto o indiretto a chicchessia, causato da un non corretto utilizzo di tale materiale e/o programmi.

Articolo 21 (Recesso)

  1. A partire dal secondo anno di validità, il Cliente potrà recedere dal Contratto o da un singolo Servizio in qualsiasi momento dando comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A/R con preavviso di 90 (novanta) giorni. In tale caso è fatto salvo il pagamento dei prezzi relativi alla fornitura del Servizio per tutta la durata del preavviso, nonché’, comunque, del 75% dei canoni rimanenti, calcolato sulla media dei canoni precedenti, fino alla scadenza naturale degli Accordi Operativi disdetti in virtu’ del recesso.
  2. DIDANET potrà in qualsiasi momento recedere dai singoli Accordi Operativi.

Articolo 22 (Risoluzione)

  1. Il presente Contratto s’intenderà risolto di diritto, senza necessità di preavviso, ai sensi dell’art. 1456, del Codice Civile., nel caso in cui il Cliente non ottemperi con le modalità stabilite ad una qualsiasi delle obbligazioni previste dagli articoli 16, 19, del presente Contratto;
  2. Il presente Contratto s’intenderà automaticamente risolto, ai sensi dell’art. 1353 del Codice Civile nel caso in cui venga dato inizio a procedure di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o a qualsivoglia procedura che denoti il venir meno della solvibilità o dell’affidabilità complessiva di una Parte. Tale condizione risolutiva si intende apposta nell’interesse della Parte non oggetto di tali procedure, la quale potrà rinunciarvi entro 15 (quindici) giorni dall’avveramento.

       3. Inoltre DIDANET potrà risolvere immediatamente il presente Contratto qualora il Cliente perda, per qualsivoglia ragione, le autorizzazioni, le licenze e, in generale, i presupposti amministrativi necessari per l’esercizio della propria attività. In tal caso il Cliente sarà tenuto a risarcire il danno subito da DIDANET.

Articolo 23 (Legge applicabile, Procedura di conciliazione e Foro competente)

  1. Il presente accordo è regolato dalla legge italiana.
  2. Per le controversie tra DIDANET e il Cliente varranno i criteri, le condizioni, i termini e le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie stesse stabiliti dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; in particolare, per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell’Autorità, non potrà essere proposto ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro 30 (trenta) giorni dalla proposizione della istanza alla suddetta Autorità, ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della Legge 249/97. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi sino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.
  3. Fermo quanto disposto nel precedente comma, per ogni controversia derivante dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Padova.

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 del Codice Civile, il cliente, dichiara di aver letto con attenzione, di comprendere ed accettare espressamente i seguenti articoli: 6 (Fatturazione); 11 (Erogazione dei Servizi e responsabilità di DIDANET); 12 (Utilizzo dei Servizi e responsabilità del Cliente); 13 (Sospensione del Servizio); 16 (Riservatezza); 17 (Trattamento dei dati sensibili); 18 (Cessione); 21 (Recesso) 22 (Risoluzione); 23 (Legge applicabile, Procedura di conciliazione e Foro competente).

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